Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni: cosa cambia per gli aggregati riciclati

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, Supplemento Ordinario n.8, è stato pubblicato l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto Ministeriale del 17.01.2018

Dopo 10 anni sono state aggiornate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), il precedente decreto era datato 14.01.2008 e l'attuale è datato 17.01.2018. Finalmente sono state recepite alcune disposizioni mutuate sia da norme e regolamenti comunitari sia da legislazioni nazionali di carattere tecnico e ambientale. Il tutto si traduce in una maggiore apertura all'utilizzo di aggregati riciclati per il confezionamento di calcestruzzi strutturali.

Ma andiamo per ordine nell'esaminare le principali novità introdotte dall'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Il capitolo 11 rimane il riferimento normativo per quanto concerne la qualifica dei materiali da costruzione per uso strutturale. La prima novità è nell'introduzione nel capitolo 11 della definizione di prodotto da costruzione come nell'articolo 2 del Regolamento UE 305/2011; in esso si chiarisce che un prodotto da costruzione è definito tale, quando rimane incorporato permanentemente nell'opera di costruzione.

Sorvolando sulle novità che non riguardano gli aggregati riciclati, si arriva al punto in cui il legislatore introduce, per la prima volta in una norma tecnica, le figure degli operatori economici: fabbricante, importatore, distributore o mandatario i cui compiti e responsabilità sono definiti negli articoli da 11 a 16 del Regolamento UE 305/2011. Nello stesso capoverso viene anche introdotto il concetto di rintracciabilità dei prodotti da costruzione dal fabbricante fino al cantiere. Tutto ciò per dire che il fabbricante o altro eventuale operatore economico è tenuto a fornire copia della documentazione di identificazione e qualificazione, i cui estremi devono essere riportati anche sui documenti di trasporto riferiti alla specifica fornitura. Ecco questo è decisamente l'elemento di novità che impatta maggiormente sulle forniture dei prodotti da costruzione. Prima di questo importante aggiornamento eravamo in pochi a sostenere l'importanza del Documento di Trasporto (DdT), oggi sono le Norme Tecniche per le Costruzioni che assegnano un importanza centrale a questo documento.

Ma tutto ciò in cosa si traduce? Il fabbricante o altro eventuale operatore economico è tenuto ad allegare al DdT l'etichetta CE redatta in conformità all'appendice ZA della norma armonizzata applicabile. Il fabbricante o altro eventuale operatore economico è tenuto a fornire laDichiarazione di Prestazione (DoP) nelle modalità previste dall'articolo 7 del Regolamento UE 305/2011. Tra le opzioni previste vi è sia quella di allegare al DdT la DoP sia quella di mettere a disposizione le DoP su un sito web (in conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato UE 157/2014) indicando sul DdT le istruzioni sulle modalità di accesso al sito web. Infine nel DdT vanno riportati gli estremi del Certificato CE rilasciato da un Ente Notificato. Solo così il fabbricante o altro eventuale operatore economico adempie pienamente alle nuove disposizioni. Ricordiamo che già il 9 agosto 2017 era entrato in vigore il D.Lgs. 106/2017 che introduceva sanzioni per i fabbricanti o altri eventuali operatori economici che non avessero applicato correttamente le disposizioni del Regolamento UE 305/2011 compresa la fornitura della documentazione di Marcatura CE. Questo aspetto importante impatta anche sui Direttori dei Lavori che nell'acquisizione della documentazione di qualificazione non possono più ignorare il DdT.


Perciò nell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni leggiamo anche che "Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà effettuare attività di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi del Capo V del D.Lgs. 106/2017 e del Capo VIII del Regolamento UE 305/2011".
Ma le novità più interessanti che riguardano gli aggregati riciclati le troviamo nel paragrafo 11.2.9.2 dove sono descritte le modalità di utilizzo degli aggregati grossi provenienti da riciclo in funzione della classe di resistenza del calcestruzzo da confezionare e della percentuale massima di impiego.


Emanati per la prima volta nel dicembre 2015 e aggiornati di recente con il D.M. 11.10.2017, i Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia (CAM Edilizia) diventano finalmente pienamente applicabili in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Prima dell'emanazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni non era consentito confezionare un calcestruzzo di classe di resistenza C32/40 contenente aggregati riciclati rendendo difficile rispettare il requisito dei CAM che prevede un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Oggi è possibile confezionare un calcestruzzo di classe di resistenza C45/55 con al massimo il 20% di aggregati grossi provenienti da riciclo e con il requisito che più del 90% dell'aggregato riciclato deve essere composto di frammenti di calcestruzzo.
Questo è in armonia anche con quanto previsto nelle norme tecniche sul calcestruzzo che distinguono gli aggregati riciclati in aggregati di tipo A e aggregati di tipo B (UNI 8520-2:2016) e ne definiscono le regole di utilizzo (UNI 11104:2016).

Figura 2 Estratto norma UNI 8520-2:2016

Tipo A Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-

Tipo B Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-

La norma UNI 11104:2016 fornisce anche indicazioni rispetto agli stabilimenti di prefabbricazione in cui è consentito il riutilizzo interno di calcestruzzo come aggregato grosso fino ad un valore massimo pari al 10% nel caso di confezionamento di calcestruzzo di pari classe di resistenza e fino al 15% nel caso di confezionamento di calcestruzzo di classe resistenza inferiore, esattamente come indicato nella Tabella 11.2.III del par. 11.2.9.2 del D.M. 17.01.2018, riportata in precedenza.
La vera sfida che le norme richiedono al mercato degli aggregati riciclati è quindi la predisposizione di una o più frazioni granulometriche di solo calcestruzzo frantumato utilizzabili nelle miscele di calcestruzzo. Questo si traduce, per i produttori di aggregati riciclati, nel rendere disponibile sul mercato granulometrie ad esempio 8/32 ovvero 8/16 e 16/32 di solo calcestruzzo frantumato marcate CE con sistema 2+ in conformità alla norma armonizzata EN 12620 e accompagnate da una asserzione ambientale autodichiarata in conformità alla norma ISO 14021.


Riguardo alle asserzioni ambientali autodichiarate, occorre sottolineare anche che è imminente l'emanazione dei Criteri Ambientali Minimi per le opere stradali. Ricordiamo che i Criteri Ambientali sono elementi premianti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che ormai ha sostituito il massimo ribasso per importi superiori a 2 milioni di euro.
Da un punto di vista generale, esaminando le norme europee ed nazionali, appare evidente la volontà di rendere premiante l'impiego di aggregati riciclati con l'auspicio che, messo in moto tale meccanismo, sia il mercato stesso ad alimentarlo, conducendo il mondo del calcestruzzo e quello delle costruzioni in generale verso un uso sostenibile delle risorse naturali, formando coscienze e promuovendo la ricerca. Anche da un punto di vista occupazionale tutto ciò può rivelarsi proficuo poiché significa dare l'impulso alla creazione di nuove figure professionali ed allo sviluppo di nuove tecnologie.