La bonifica da ordigni bellici inesplosi sul cantiere temporaneo o mobile. Il quadro normativo e le procedure

2° Parte

La procedura per il cantiere temporaneo
Si traccia la linea comportamentale utile al CP e al Committente dell'appalto di ingegneria civile nell'espletamento degli obblighi normativi sopra esposti e commentati, articolando l'esposizione nella logica delle fasi procedurali.


Indagine preliminare

Il Committente incarica un'impresa specializzata quando il CP "intende procedere" alla bonifica sistematica, ne consegue che quest'ultimo deve compiere un'indagine preliminare sulle oggettive possibilità di rinvenimento di ordigni bellici nell'ambito delle future operazioni di scavo,con la quale dimostrare la sua intenzione "di procedere".
In primis può indagare sulla strada storiografica, accertando se il sito su cui si installerà il cantiere temnporaneo è stato oggetto di bombardamento aereo, terrestre, oppure luogo in cui si sono concentrate operazioni militari terrestri. Sulla stragrande parte del territorio nazionale, la ricerca storiografica può essere ragionevolmente limitata agli eventi bellici della 2° guerra mondiale, mentre in alcune regioni teatro della 1° guerra mondiale (per es. il Friuli Venezia Giulia) è opportuno esternderla pure a quest'ultimo evento.
Gli strumenti di ricerca si concentrano in primo luogo sui luoghi bibliografici, tra cui troviamo la storia dei bombardamenti aerei scritta da N. Labanca [7], ma particolarmente curata è la ricostruzione dei bombardamenti aerei alleati prodotta a due mani da M.Gioannini e G.Massobrio [8]. Insieme ai testi di libreria, utile traccia di ricerca sono i vari archivi, cominciando da quello di Stato, per scendere ai provinciali e comunali.
Ad oggi, oltre lo strumento cartaceo si rivela produttivo quello digitale con i siti Internet dedicati, ma pure il Min. Beni Culturali dispone di una aerofototeca nutrita di dati storici. In tempi recenti l'Aeronautica Militare Italiana ha fornito, a richiesta, dati particolarmente utili. E' chiaro che uno Stato efficiente, alla luce della emanazione della nuova Legge, dovrebbe attivarsi in prima persona per redigere tempestivamente un "Testo Unico" con i dati più aggiornati per alleggerire il lavoro delle piccole imprese che potrebbero non disporre del corretto approccio nel raffrontarsi con le Istituzioni preposte.
In via generale, il CP può altresì sindacare in modo sbrigativo, ma assolutamente produttivo per lo scopo prefisso, accertando se la zona di interesse poteva costituire un obiettivo strategico all'epoca degli eventi bellici considerati, oppure, per altro verso, se il sito è stato, nel recente passato, oggetto di altri lavori con opere di scavo senza alcun ritrovamento. Quest'ultima evenienza costituisce sufficiente certezza per scongiurare ulteriori rinvenimenti (ovviamente con profondità di scavo similari dal piano di campagna).
Oltre la strada storiografica è possibile dare corso ad indagini in sito mediante cartografie fornite da Enti militari. Per questa tipologia di indagine non è richiesto il ricorso ad imprese iscritte nell'apposito albo depositato presso il Min. Difesa.
Mediante i dati raccolti si procede alla valutazione del rischio di esplosione, quindi oltre il rinvenimento di ordigni - distinzione terminologca di cui abbiamo già disquisito -, concedendo maggiore credito giuridico all'Allegato XV rispetto all'art.28. L'approccio valutativo segue la formulazione tipica dell'indice di rischio:

Resp = E * G
in cui:
Resp = rischio di esplosione
E = probabilità di rinvenimento
G = magnitudo del danno atteso in caso di esplosione

Il CP può adotatre la strada della valutazione qualitativa, stimando i parametri E e G in modo discrezionale; come in ogni stima, si tratta di collocare la situazione in esame su una scala di valori.
Per il parametro E possiamo ipotizzare una scala su 4 classi tra cui:
1. Improbabile (sito posto in zona mai oggetto di bombardamento aereo e/o terrestre, oppure zona già oggetto di bonifica totale o parziale; sito con notevoli lavori di scavo pregressi);
2. Possibile (sito in zona teatro di operazioni militari ma senza certezza di bombardamento aereo e/o terrestre diretto);
3. Probabile (sito in zona teatro di operazioni militari con alta probabilità di bombardamento aereo e/o terrestre diretto, oppure zona posta nelle vicinanza di obiettivi strategici dell'epoca);
4. Molto Probabile (sito in zona teatro di operazioni militari con certezza di bombardamento aereo e/o terrestre diretto, oppure zona posta nelle immediate vicinanze di obiettivi strategici dell'epoca).
Mentre per G possiamo ipotizzare 4 classi:
1. danno medio (lesioni a persone di ordine lieve e probabile, oppure medio-grave ma improbabile; danni a cose limitati);
2. danno grave (lesioni a persone di ordine medio-grave e probabile, oppure grave ma improbabile; danni a cose estesi ma non rovinosi);
3. danno gravissimo (lesioni a persone di ordine grave e probabile, fino al mortale; danni a cose estesi ma non rovinosi);
4. danno catastrofico (lesioni gravi a persone con decesso plurimo; danni a cose rovinosi con crollo, anche potenziale, di fabbricati e di opere infrastrutturali).
Se il prodotto fornisce un valore pari a o superiore a 10 unità comporta verosimilmente un livello di rischio degno di attenzione, per il quale dare corso alla bonifica sistematica.
In alternativa, il CP può seguire il metodo della valutazione quantitativa del rischio, di cui esistono modelli statunitensi, oppure il programma SaferGuard delle Nazioni Unite, con una vera e propria linea-guida sulle munizioni internazionali (IATG). Questi ultimi metodi non risultano necessariamente più affidabili dei precendenti, salvo nutrire sufficiente certezza per i dati di input.
Dunque in funzione dell'indice di rischio risultante dalla composizione della probabilità di rinvenimento E con la magnitudo G del danno atteso in caso di esplosione, il CP opera la scelta sul modo con cui intende procedere.

Bonifica occasionale
Se l'indice di rischio si colloca nelle fasce sottostanti 8÷10 unità, si può stimare "basso", ma ciò non può essere assimilato al livello zero, ossia trascurabile. Appare comunque prudente imporre la cosiddetta bonifica occasionale, ossia imporre vincoli aggiuntivi alle operazioni di scavo, per es. operare per strati sottili con benna a larga sezione, fruire dell'ausilio di un operatore a terra per visionare direttamente la zona di scavo, oppure in extremis attuare parti di scavo con mezzi operativi manovrati in remoto.

La bonifica sistematica
Nel caso in cui il CP abbia stimato un alto livello di Resp, deve comunicare tale risultato al Committente dell'opera (inteso ai sensi dell'art.89 D.Lgs. 81/2008) prescrivendo di procedere con la BONIFICA SISTEMATICA (o standard) prima di eseguire qialsiasi operazione di scavo.
Sulla base della previsioni progettuali riguardo la profondità degli scavi dal piano di campagna (pdc), la bonifica sistematica può essere di tipo superficiale, estesa sino a 1,0 m dal pdc, oppure di tipo profondo, estesa sino a 8,0 m dal pdc.
La procedura, esemplificata per punti, cui deve uniformarsi il Committente, supportato dal CP, è la seguente:
- operare la scelta di un'impresa tra quelle abilitate e riportate nell'apposito elenco per le imprese di Bonifica Ordigni Bellici (BOB), istituito presso il Min. Difesa dal DM 82/2015 [9]; l'elenco aggiornato è reperibile sul sito:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx
- il Committente, unitamente all'impresa scelta, invia l'istanza di bonifica al Min. Difesa presso la Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE), la quale si avvale degli organi periferici, nel caso di specie per il centro-nord il 5° Reparto Infrastruture di Padova e il 10° di Napoli per il sud ed isole. L'istanza deve essere corredata dei dati necessari. Le modalità di presentazione sono ben specificate nella Direttiva GEN-BST 001 del 2017, prodotta dalla stessa Direzione (in particolre, oltre alle generaità del Committente è indispensabile la località esatta, chiarire le esigenze di scavo e/o tipologia di fondazione, il tipo di terreno, ecc.);
- l'amministrazione militare risponde con il parere vincolante, ossia con un disciplinare tecnico di intervento, a cui deve uniformarsi l'impresa BOB.
Ottenuto il parere, si procede con la bonifica, durante la quale ogni altra attività sul sito deve essere interdetta, almeno nella zona dove si svolgeranno i futuri scavi. L'operazione è solo di ricerca dell'eventuale ordigno inesploso perché, in caso di rinvenimento, l'impresa BOB non è abilitata ad alcun intervento sull'ordigno, né spostamento, né tanto meno volto al brillamento sul posto del ritrovamento. È tassativamente richiesta la procedura, nota agli addetti per qualsiasi ritrovamento extra-cantiere: allertare la stazione competente dei CC attraverso i quali si richiede l'intervento operativo sull'ordigno del Genio Guastatori di competenza. In tale fase il sito resta a maggior ragione oggetto di interdizione a qualsiasi persona e/o mezzo. Dopo la rimozione dell'ordigno, se la bonifica non è conclusa, prosegue sul resto del sito.
Al termine della ricerca l'impresa BOB rilascia una relazione di corretta esecuzione, su cui esprime il proprio parere il Reparto Infrastrutture cui è stata rivolta l'istanza. La responsabilità dell'impresa BOB ha validità di 1 anno dal rilascio della relazione.

Il piano di evacuazione
Nel caso di rinvenimento di un ordigno inesploso un passaggio ineludibile resta il piano di evacuazione ed emergenza per il contesto territoriale del sito, per cui al progetto richiamato al punto precedente, da inviare alla Direzione del Genio Militare, è consigliabile che sia allegato tale piano.
Vero è che i Piani di evacuazione, laddove l'ordigno sia reperito e non spostabile in assoluta sicurezza, nello stato in cui si trova, sono redatti dalla Commissione sulla Sicurezza organizzata e diretta dalla Prefettura di competenza. Tuttavia queste Commissioni sono generalmente inclini ad ascoltare gli Esperi del settore, se referenziati, anche attinti al mondo dei tecnici privati. In assenza di opinioni tecniche diverse, la Commissione applica in modo rigoroso le "librette militari", ossia quelle prescrizioni specifiche per ogni ordigno redatte a suo tempo dal Genio Militare.
È ovvio che tali specifiche sono state compilate con elevati margini di sicurezza e pertanto spesso le aree destinate all'evacuazione possono apparire eccessive. Non va mai dimenticato, infatti, che evacuare tante persone comporta costi elevatissimi ricadenti sulle municipalità. Ecco perché, forse a causa ancora una volta della crisi economica, si richiede al Genio Militare o a consulenti privati di chiara esperienza, di trovare soluzioni altenative alle grandi evacuazioni.
La possibilità di ridurre le distanze e di avvalersi di tecnici competenti anche privati è stata ufficializzata da un Protocollo Operativo redatto dal Comando Forze Operative Nord approvato il 13 gennaio 2017, di cui si riporta il passaggio.
L'approntamento di opere provvisionali che possano ridurre la distanza di sicurezza saranno quindi possibili a seguito di valutazioni tecniche in base alla morfologia del terreno, alla sua geologia, al peso dell'ordigno, al tipo di esplosivo ivi contenuto, alla tipologia dei beni inamovibili presenti, ecc.
Saranno da valutare altresì gli effetti dovuti alla sovrapressione, alle vibrazioni, alla balistica dei detriti, ecc.


Approccio comportamentale per il CP
Il CP nell'ambito del proprio PSC deve riportare i risultati delle ricerche e le conseguenti valutazioni, cominciando da quelle di tipo preliminare, sia di carattere storico che strumentale in sito.
In modo particolare se esse si concludono con esito negativo, escludendo la potenzialità del rischio di rinvenimento per ordigni inesplosi, divengono una traccia indispensabile per dimostrare il proprio lavoro valutativo sul tema, sia verso l'Organo di Vigilanza ordinario (vedi Dipartimento ASL competente per territorio), sia nel caso di rinvenimento di ordigni, rischio remoto viste le conclusioni in ipotesi ma percorribile in via idi principio.
Viceversa, nel caso in cui il CP intenda procedere alla bonifica sistematica, non potrà limitarsi ad un semplice richiamo ma dovrà dare dettagli operativi sul PSC, per es. a quale profondità spingersi nella bonifica in funzione delle necessità di scavo, il suo perimetro effettivo, la logistica fruibile durante l'opera di bonifica sistematica, la sua collocazione temporale, ecc., oltre a richiamare la procedura cui deve uniformarsi il Committente, descritta al Par.3.3.
In tale contesto appare indispensabile almeno un cenno al piano di evacuazione ed emergenza indispensabile nel caso di reale ritrovamento di un ordigno, piano che sarà oggetto di studio successivamente con l'impresa BOB.
Il CP dovrà estendere le proprie valutazioni pure agli oneri di sicurezza speciali, come definiti dall'Allegato XV parte 4 D.Lgs. 81/2008, se ha valutato la necessità della bonifica sistematica e del piano di emergenza.
Se tali operazioni rientrino o meno nell'ambito degli oneri speciali di sicurezza è argomento controverso; mentre da fonti ufficiali, quali Min. Lavoro e/o Gruppi Regionali di Prevenzione, si tace sul tema, in altre sedi, quali seminari di settore e/o prezzari divulgativi, si trovano pareri discordanti.
L'argomento, di notevole interesse e ricadute importanti per il Committente, sarà sviluppato in altro articolo.


Conclusioni

Il perdurare della crisi economica, con la conseguente riduzione di lavori pubblici e privati, avrà strascichi ancora per lungo tempo. È evidente che un settore già in difficoltà, non trae certo giovamento dall'appesantimento dell'apparato burocratico che, come nel caso della possibile presenza di residuati bellici, comporta ulteriori e rilevanti oneri a carico di Committenze ed imprese. Vero è che ancora si muore in Italia per causa dei residuati bellici, con circa 5 incidenti per ogni anno, più o meno letali. Tuttavia non risultano, come detto, mortalità in fase cantieristica. Senza quindi voler minimamente trascurare tale rischio, siano particolarmente benvenute tutte le soluzioni che il Ministero della Difesa ha voluto indicare in alternativa alla bonifica sistematica.
Giova anche ricordare che nei lavori privati è ricorrente il reperimento di ordigni bellici, poi occultati o spostati per evitare la sospensione dei lavori la quale, purtroppo, non solo per motivi oggettivi ma anche per essi, comporta interruzioni che mal si conciliano con la programmazione tecnico-economica dei cantieri. Se a questo si aggiungono i costi finanziari e sociali a carico delle Istituzioni locali per evacuazioni in caso di reperimento di ordigni di grosse dimensioni, si comprende ulteriormente la tendenza a "nascondere sotto il tappeto" la "sporcizia" lasciata sul terreno nazionale dai conflitti bellici passati.
Importante è quindi portare all'attenzione degli addetti ai lavori non solo le modalità di approccio alla valutazione del rischio, ma anche le possibilità di ridurre le distanze di evacuazione laddove queste appaiano percorribili.