Il c.d. Test di cessione è un adempimento che deve essere effettuato in occasione del conferimento dei rifiuti in discarica.
La normativa di riferimento è costituita dall'articolo 11 (Procedure di ammissione) del D. Lgs. 36 del 2003 rubricato Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e dal D.M. 27 settembre 2010, relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, (così come modificato dal Decreto 24 giugno 2015, recante "Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica").
Al fine di determinare su quale soggetto incomba l'onere di effettuare il test di cessione alla luce delle previsioni normative di cui sopra, va evidenziato che la predetta normativa fa indistintamente riferimento al produttore del rifiuto - lo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, primo comma lett. f) viene definito come "il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)2 - e al detentore del rifiuto - lo stesso invece ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, primo comma, lett. f) viene stabilito come "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso". E laddove tali due soggetti non provvedano tale incombenza spetta al gestore del rifiuto - per tale definizione si deve invece fare espresso riferimento al d.lgs. 36 del 2003 che definisce gestore (della discarica) "il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vano dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica".
Il detentore del rifiuto, sulla base della definizione sopra riportata può essere anche il produttore del rifiuto, ben potendo tuttavia individuarsi altresì nei soggetti consegnatari, e vale a dire il trasportatore e il gestore dell'impianto di trattamento preliminare al conferimento in discarica, estendendosi tale definizione a chiunque sia materialmente in possesso del rifiuto da conferire in discarica. In virtù di tale definizione pertanto il test di cessione sarebbe più correttamente onere dell'ultimo soggetto consegnatario dei rifiuti e vale a dire il gestore dell' (eventuale) impianto di trattamento preliminare che ha in possesso i rifiuti prima del trasferimento in discarica.
Il presente articolo è stato pubblicato a pag. 25 del n.5/2015 di Recycling...continua a leggere