Appalti pubblici: criteri ambientali minimi e certificazioni connesse

Il decreto del Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017 ha l’obiettivo di ridurre gli impatti  ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, con particolare attenzione alla materia recuperata o riciclata

Il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" sancisce le modalità di gestione di un appalto pubblico, integrando o modificando quanto espresso nei precedenti provvedimenti legislativi: criteri premianti inerenti le modalità di aggiudicazione sia degli incarichi di progettazione che dei lavori da eseguire, nonché criteri inerenti l'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante è obbligata a rispettare, per quanto possibile e secondo i confini definiti dal decreto, i diversi criteri proposti.

Nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016):
• al comma 1 dell'art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) si prevede l'inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente;
• al comma 2 dell'articolo 34 si prevede che i criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 6;
• al comma 3 si prevede che l'obbligo dei commi 1 e 2 si applichi per gli affidamenti di qualunque importo;
• al comma 13 dell'articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici indichino il maggior punteggio che intendono assegnare per le offerte di beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente, inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Le amministrazioni devono cioè non soltanto tenere in considerazione i criteri ambientali minimi in tutte le fasi del processo di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, in particolare nella stesura dei documenti di gara, ma devono anche indicare, nel caso di criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il maggior punteggio da assegnare a quelle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente.
Vi sono criteri comuni a tutti i componenti edilizi come la disassemblabilità (paragrafo 2.4.1.1) e l'impiego di materia recuperata e riciclata (paragrafo 2.4.1.2). Per ogni criterio sono riportate le modalità con cui verificare l'effettivo rispetto del criterio. Ecco alcuni stralci del provvedimento legislativo.
Paragrafo 2.4.1.1: Almeno il 50% in massa dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.
Verifica: il progettista deve fornire l'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio.
Paragrafo 2.4.1.2: Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati.
Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituito da materiali non strutturali.

Questo requisito può essere derogato quando il componente impiegato soddisfi le due condizioni:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzia minima di durabilità legate alla suddetta funzione.
Verifica: il progettista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. Tra le diverse modalità previste per evidenziare la percentuale di materia riciclata presente, quella destinata a diffondersi maggiormente in quanto più semplice, al momento appare la convalida dell'asserzione ambientale autodichiarata, che consiste nella convalida, da parte di un ente di certificazione, dell'asserzione ambientale autodichiarata, attestante la enunciazione del bilancio di massa, emessa dal produttore secondo la norma ISO 14021.

E' necessario procedere a un'attività di verifica ispettiva da parte dell'ente di certificazione durante l'esecuzione della produzione. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante dall'impresa in fase di presentazione dell'offerta.
Gli aggregati riciclati rappresentano un ottimo prodotto per beneficiare dei Criteri Ambientali Minimi, e quindi vanno visti come uno strumento semplice e preferenziale per rispondere alle esigenze di economia circolare previste nella filiera delle costruzioni, un passo di assoluto buon senso.
In merito al quantitativo di materia recuperata e riciclata è opportuno richiamare la FAQ (= Frequently Asked Question) pubblicata dal Ministero dell'Ambiente, presente nell'edizione dell'08/08/2018.
Domanda: "Il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute al cap.2.4.2".
Le percentuali contenute nei sottopunti sui singoli materiali di cui al punto 2.4.2.4 sono però generalmente minori di quel 15% imposto in premessa (calcestruzzo, percentuale minimo di riciclato 5% sul totale, laterizi 10%, ecc.). Per il legno non sono richieste percentuali minime, quindi applicando le singole percentuali imposte o non applicandole (vedi il caso del legno), calcolando i pesi e le % relative di riciclato, non si arriva ad ottenere quel 15% richiesto. Non risulta chiaro quindi se basta attenersi alle percentuali contenute al cap. 2.4.2 come scritto al 3° capoverso, o se nel complessivo dei calcoli devo ottenere comunque almeno il 15% di materia riciclata, come scritto al primo capoverso, il che farebbe alzare tutte le percentuali rispetto a quanto stabilito ai successivi sottopunti".
Risposta: "Per i materiali di cui al cap. 2.4.2 si applicano le percentuali indicate nei relativi paragrafi 2.4.2.1 e seguenti. Per altri materiali (se ce ne sono nel progetto) si fa la somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai sensi del 2.4.1.2. Questo 15% può essere costituito anche dal differente contributo dato dai diversi materiali considerati. Se così non si riesce ad arrivare al 15% di riciclato complessivo, lo si riporta nella relazione tecnica-illustrativa. Se, invece, non ci sono materiali diversi da quelli indicati ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, restano le percentuali più basse ivi indicate".
Al di là della risposta del Ministero, un'azione ottimale per incrementare la percentuale in massa di materiali di recupero impiegati è l'utilizzo di aggregati per sottofondi stradali o per piazzali. Per questa applicazione, infatti, la percentuale di impiego ammessa è molto più elevata. Questo impiego consente infatti di compensare le basse percentuali ammesse per le altre applicazioni, come ad esempio il 5% ammesso per il calcestruzzo, o il 10% ammesso per i laterizi.

E' quanto mai opportuno che nel ciclo ottimale della green economy l'incremento delle percentuali di materiali avviati a recupero avvenga attraverso una più attenta selezione dei materiali presso il luogo di produzione, ovvero attraverso una demolizione di tipo selettivo volta a ridurre al minimo la percentuale di materiale effettivamente costituente rifiuto non recuperabile.
In attuazione delle previsioni del DM 11 ottobre 2017, anche di tali aspetti dovranno tener conto progettista e stazione appaltante in sede di stesura dei documenti di gara, nel rispetto dei principi del costo del ciclo di vita.

E' opportuno ricordare che:
• l'impresa che possiede una certificazione di sistema qualità ISO 9001 accede alla riduzione della garanzia fideiussoria del 50%;
• l'impresa che possiede una certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001 accede a una ulteriore riduzione della garanzia fideiussoria del 20%, cumulabile alla precedente;
• il possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001 può essere considerato elemento premiante per l'aggiudicazione di un appalto ad un'impresa.
E' opportuno considerare che:
• il possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001 da parte di uno studio tecnico può essere considerato elemento premiante per l'assegnazione dell'incarico di progettazione.

Occorre tener conto del fatto che i prodotti da costruzione provenienti da recupero (e, quindi, a mero titolo di esempio, gli aggregati riciclati o industriali) devono, come i prodotti naturali, essere marcati CE con il sistema 2 +. Deve cioè essere presente un certificato FPC rilasciato da un ente di certificazione notificato presso la Commissione Europea, una Dichiarazione di Prestazione DoP, un'etichetta CE che richiamano esattamente il prodotto espresso nel Documento di Trasporto DdT. E' compito del Direttore dei lavori riscontrare la presenza di tali documenti congruenti tra di loro e con quanto espresso in Capitolato d'appalto. E' compito del Direttore dei Lavori verificare che il certificato emesso dall'ente di certificazione sia vigente, interpellando direttamente l'ente di certificazione.