Prima di introdurre la posizione di ANPAR in merito al tanto atteso Decreto di EoW (End of Waste) dei rifiuti inerti, si ritiene necessario premettere un aggiornamento normativo riferito in particolare all'anno passato (2018).
Nel 2015, l'Unione Europea ha presentato l'ambizioso "Piano di azione per l'economia circolare" centrato sulla sfida di minimizzare la produzione di rifiuti, allungare la vita di beni e prodotti, aumentare il riciclaggio e/o il recupero riducendo il ricorso allo smaltimento in discariche e promuovere l'uso di strumenti economici in grado di valorizzare i prodotti riciclati chiudendo in questo modo il "cerchio" del ciclo di vita dei prodotti.
La Direttiva 2018/849/Ue, la Direttiva 2018/850/Ue, la Direttiva 2018/851/Ue, e la Direttiva 2018/852/Ue, rappresentano gli strumenti normativi, previsti dal citato "Piano di Azione", finalizzati alla revisione delle storiche norme comunitarie in materia di rifiuti.
In Italia questo porterà inevitabilmente alla modifica del D.Lgs 152/2006 (TU Ambientale), del D.Lgs 36/2003 (Discariche), del D.Lgs 209/2003 (Veicoli Fuori Uso) del D.Lgs 188/2008 (Pile) e del D.Lgs 49/2014 (RAEE).
Il nostro Paese, da anni molto sensibile a queste tematiche, è stato il primo in Europa a dotarsi di strumenti normativi per la promozione e lo sviluppo della Green Economy e il contenimento dello sfruttamento delle risorse naturali, quali il ricorso ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM), che obbligano la Pubblica Amministrazione, per il 100% degli importi di gara, negli appalti riguardanti la fornitura di beni e l'affidamento di servizi.
In un momento in cui sembrava che la politica avesse raccolto la "sfida" del Piano di Azione Europeo, comprendendone l'enorme l'importanza e mettendo in atto una serie di strumenti normativi per renderne concreta l'applicazione, ad inizio 2018 è arrivata una "doccia fredda": con sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha decretato che nessuna norma attribuisce alle Regioni potestà legislativa in materia di EoW, inaugurando un'interpretazione restrittiva di quanto previsto all'art. 6 comma 4) della Direttiva 2008/98/CE ("Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario (...) gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale").
Secondo la pronuncia del tribunale amministrativo, questo potere spetterebbe solo allo stato Nazionale e non alle Regioni o enti delegati.
Ciò di fatto mette sotto scacco tutte le imprese che hanno ricevuto in passato un'autorizzazione in regime ordinario al trattamento di rifiuti da parte delle Regioni (o delle Province/Città Metropolitane, se da esse delegate) e si trovano a chiederne il rinnovo, così come anche tutti gli impianti che si accingono per la prima volta a richiedere un'autorizzazione a produrre un End of Waste.
Per quanto riguarda i criteri EoW, il D.Lgs 152/06 all‘Art 184 ter comma 2 stabilisce che detti criteri devono essere adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente.
Ad oggi tali decreti ministeriali, se si escludono le poche tipologie di rifiuti che in questi ultimi anni hanno visto l'emanazione di un decreto EoW, ossia i rifiuti per la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) ed il fresato di asfalto, non sono mai stati adottati, creando un vuoto normativo colmato (fino ad un anno fa, ossia prima della sentenza del Consiglio di Stato) dagli Enti addetti al rilascio delle autorizzazioni.
A fronte della grave situazione determinatasi a seguito della sentenza, le associazioni delle filiere del recupero aderenti a FISE UNICIRCULAR (l'Unione delle imprese dell'economia circolare), tra cui ANPAR, si sono mobilitate, insieme ad altri stakeholder, proponendo al Governo un emendamento che modificasse l'art. 184-ter del D.l.sg 152/2006 anticipando quanto previsto nel nuovo art. 6 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto) della direttiva rifiuti in corso di recepimento. Tale articolo infatti prevede chiaramente, tra le diverse opzioni per l'EoW, il "caso per caso", fissando direttamente le condizioni ed i requisiti che esso deve rispettare per poter garantire un adeguato livello di uniformità su tutto il territorio nazionale.
Purtroppo, nonostante le rassicurazioni del Ministro Costa nel corso dell'audizione presso la Commissione del Territorio del Senato sulle linee programmatiche del Dicastero, in cui lo stesso Ministro aveva dichiarato che "(...) per superare le criticità in essere, è in corso di elaborazione una proposta di revisione dell'art. 184-ter del D.lgs 152/06 da inserire nel primo veicolo normativo utile (...)", ad oggi, a distanza di quasi un anno dalla famigerata sentenza del Consiglio di Stato (28 Febbraio 2019), non è stato trovato il necessario accordo, all'interno della maggioranza, per dare soluzione alla vicenda.
Infatti, nonostante le promesse e le rassicurazioni ricevute, l'emendamento che avrebbe consentito la soluzione del problema, fatto proprio e presentato dalla Lega (sen. Arrigoni), è stato inspiegabilmente ritirato dal DL semplificazione (che ora si avvia alla conversione) per l'opposizione degli alleati di Governo .
Andrea Fluttero, Presidente di FISE UNICIRCULAR, da mesi impegnata nella battaglia per L'EoW, ha commentato il fatto dichiarando che "(...) senza l'inserimento nel DL Semplificazione dell'ottimo emendamento "salva riciclo" della Lega, i rifiuti andranno in discarica ed inceneritori. Il settore del riciclo italiano, leader a livello europeo e base sulla quale costruire la tanto decantata "Economia circolare", aspetta da quasi un anno una piccola e semplice modifica normativa che risolva il problema creatosi con la sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio dello scorso anno. Il mondo produttivo che crede nell'Economia circolare apprende con sorpresa, disappunto e grande contrarietà che il Movimento 5 Stelle impone alla Lega di abbandonare l'ottima soluzione proposta e che dunque il tema esce dal decreto semplificazione lasciando irrisolto il problema" e ancora "(...) E' paradossale che il M5S che fa a parole dell'Economia circolare una sua bandiera nei fatti distrugga il tanto di buono realizzato in questi anni in Italia. Non risolvere il problema End of Waste porta alla chiusura di impianti di riciclo, perdita di posti di lavoro, fuga all'estero di investimenti innovativi e di fatto alla riduzione dei quantitativi di rifiuti riciclati con l'aumento esponenziale dello smaltimento in discarica e negli inceneritori (...)."
Ci si augura, come ribadito dallo stesso Fluttero, che ci possa essere un saggio ripensamento del Governo, il quale, diversamente, si assumerebbe "(...) la gravissima responsabilità di demolire un settore virtuoso per l'economia e per l'ambiente (...)". E' necessario pertanto che l'emendamento della Lega venga "recuperato" per essere inserito in un altro provvedimento, ed approvato.
Per quanto riguarda il Decreto EoW sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ANPAR ripone molte speranze nell'emanazione di un Decreto che vada a dettare chiare regole per il recupero dei rifiuti inerti e la produzione di aggregati riciclati e/o artificiali: a tal fine l'Associazione partecipa ad un tavolo con le altre rappresentanze della filiera che sta collaborando con il MATTM e l'ISPRA per la scrittura di detto provvedimento.
ANPAR quindi ha redatto e pubblicato sul proprio sito web (www.anpar.org), un Position Paper nel quale vengono evidenziate tutte le maggiori problematiche del settore, proponendo anche una soluzione alle stesse.
Nel seguito si riporta una sintesi del lavoro organizzata per criticità operative.
Criticità n. 1: Limitazione dei codici EER già autorizzati
Si ritiene sia importantissimo che il Decreto di EoW non sia limitato solo ai codici EER provenienti dalle attività di C&D (Codici EER della famiglia 17).
Se ciò dovesse avvenire, equivarrebbe a dire che tutti gli altri codici EER autorizzati presso gli impianti di recupero, non contenuti nel Decreto di EoW, non potrebbero più essere riciclati, ma dovrebbero essere smaltiti in discarica (sarebbe oltretutto in pieno contrasto sia con le Direttive Europee, le quali espressamente considerano marginale il ricorso al conferimento in discarica, sia rispetto alla tanto paventata politica incentrata sempre di più verso una economia circolare).
La soluzione proposta è quella di ampliare i codici EER da inserire seguendo un criterio di tipo merceologico (è ben accetta agli impianti di recupero qualunque tipologia di rifiuto, purché inerte. Nel caso di codici EER generici (ad es. 19.12.09 - 20.03.01 - 20.09.99) la frazione che verrebbe accettata sarebbe quindi limitata solo a quella inerte. Non è infatti interesse degli operatori ricevere rifiuti di altra natura, che andrebbero da una parte ad aumentare la produzione di rifiuti dal processo di recupero e dall'altra a peggiorare la qualità delle materie EoW mettendo a repentaglio la stessa possibilità di apporre loro la marcatura CE.
Criticità n. 2: Accettazione dei rifiuti in ingresso - prelievo campioni e la loro rappresentatività
I metodi di prova attuali presentano una scarsissima precisione, i risultati non sono ripetibili e non è possibile avere dei campioni rappresentativi; e questo a causa della estrema eterogeneità dei rifiuti in ingresso.
La proposta avanzata è quella di inserire diversi momenti di controllo di qualità nell'intero processo di recupero in modo da prequalificare i rifiuti in ingresso sulla base della loro tipologia ed origine. Sulla base dei risultati ottenuti quindi, non basare poi la valutazione su un singolo test condotto su un singolo campione, ma impiegare un approccio statistico in cui i controlli siano basati su più prove e le valutazioni possano consentire anche un superamento dei limiti, purché rapportato ad un significativo numero di prove aventi esito positivo.
Criticità n. 2-bis: Accettazione dei rifiuti in ingresso - Caratterizzazione delle piccole quantità
Il costo delle analisi chimiche di caratterizzazione è molto superiore al costo di un singolo conferimento di rifiuti presso l'impianto. Pertanto, vi è un'impossibilità economica e pratica nell'effettuare delle caratterizzazioni analitiche per piccole quantità di rifiuti (1-10 ton). Oltretutto è paradossale che alcuni codici EER possano andare in discarica senza eseguire alcuna caratterizzazione mentre gli impianti di recupero sono costretti a sostenere i costi delle analisi (si sta verificando una concorrenza sleale delle discariche per gli inerti).
La proposta della soluzione al problema è di prevedere una compilazione da parte del produttore del rifiuto di una scheda di caratterizzazione che, sulla base dell'origine e della modalità di produzione del rifiuto, possa escluderne la pericolosità. Tale scheda eviterebbe al produttore di effettuare una caratterizzazione di tipo analitico del rifiuto, ma deve essere sotto forma di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR n.445/2000).
Criticità n. 3: Caratterizzazione dei prodotti - prelievo dei campioni e loro rappresentatività
Analogamente ai rifiuti in ingresso, a valle del trattamento, le materie prime seconde mantengono quelle caratteristiche di eterogeneità che rendono impossibile sia avere dei campioni rappresentativi sia ottenere, con i metodi di prova attuali, una precisione e una ripetibilità dei risultati ottenuti anche all'interno dello stesso lotto di produzione.
La soluzione presentata da ANPAR prevede di: 1) inserire diversi momenti di controllo di qualità nell'intero processo di recupero in modo da cercare di prequalificare i materiali in uscita sulla base della composizione merceologica dei rifiuti di origine; 2) non basare la valutazione sui risultati ottenuti da un singolo test condotto su un singolo campione, ma impiegare un approccio statistico in cui i controlli siano basati su più prove e le valutazioni consentano anche un superamento dei limiti, purchè rapportato ad un significativo numero di prove aventi esito positivo; 3) legare le frequenze di prova alla costanza dei risultati ottenuti.
Criticità n. 3-bis: Caratterizzazione dei prodotti - valutazione dell'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dei prodotti riciclati.
Allo stato attuale, l'unica modalità di prova, prevista dalla normativa vigente, per valutare l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dei prodotti riciclati è costituita dall'esecuzione di un test di cessione (All. 3 del DM 5/2/98); un metodo ormai superato (è già stata redatta la nuova modalità di prova dal Comitato Europeo di Normazione - CEN) e che contiene limitazioni alla concentrazione di sostanze che invece sono costituenti (e non inquinanti) dei rifiuti da C&D (ad es. solfati, COD, cloruri ed alcuni metalli pesanti).
La proposta di ANPAR consiste nella possibilità di valutare il rilascio di sostanze pericolose non solo mediante prove di percolazione (Test di Cessione, anche aggiornato sulla base della nuova normativa UNI CEN/TS 16637-3:2016), ma in alternativa anche mediante test ecotossicologici, soprattutto nel caso di aggregati artificiali.
Criticità n. 3-ter: Caratterizzazione dei prodotti - parametri da utilizzare
Alcuni parametri da ricercare nell'eluato del Test di Cessione sono costituenti dei materiali prodotti e non dei contaminanti (es. cloruri, solfati, COD/TOC) giacché sono contenuti in specifiche frazioni presenti nei rifiuti da recuperare (cemento e malte, cartongesso, terre da scavo).
Porre dei limiti alle concentrazioni di tali parametri, non solo sarebbe un controsenso logico, ma soprattutto, date le difficoltà di avere campioni rappresentativi del prodotto finito (aggregato riciclato), rischierebbe di negare il raggiungimento dello status di End of Waste agli aggregati riciclati prodotti da normali rifiuti da costruzione e demolizione.
La proposta avanzata è quella di eliminare i parametri che rappresentano dei costituenti dei materiali prodotti e non dei contaminanti (es. cloruri, solfati, COD/TOC) e/o inserire nuovi criteri e metodi di misura.
Criticità n. 3-quater: Caratterizzazione dei prodotti - presenza di frammenti di cemento amianto
Poiché tra i rifiuti in entrata all'impianto di conferimento potrebbero occultarsi frammenti di materiali contenenti amianto di matrice compatta (eternit), anche in modestissime quantità, sfuggiti ai controlli in ingresso previsti nelle procedure di accettazione, esiste la possibilità che, al termine del processo di recupero, essi si ritrovino anche nel prodotto finito in uscita. In questo caso, è stato proposto di introdurre la ricerca del parametro amianto compatto (eternit) fissandone il limite previsto dalla Tab. 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06, che si ricorda essere pari a 1000 mg/kg.
Criticità n. 4: tracciabilità dei lotti di produzione
Le analisi effettuate sugli aggregati per verificare il raggiungimento dell'EoW vengono effettuate su lotti di 3.000 m3 o 5.000 t.
I gestori degli impianti si trovano spesso in difficoltà, per motivi logistici, a garantire la tracciabilità dei singoli lotti stoccati in cumuli in attesa dell'immissione sul mercato; inoltre, non vi è un motivo logico, operativo o dettato da ragioni di tutela ambientale, nella richiesta di differenziare cumuli con medesime caratteristiche merceologiche in base alla loro provenienza.
È stato proposto quindi, di consentire al gestore dell'impianto di recupero lo stoccaggio in unici cumuli di diversi lotti omogenei di aggregati, già certificati e qualificati, aventi le medesime caratteristiche.
Questo sarebbe possibile perché in generale le caratteristiche fisico-meccaniche degli aggregati prodotti sono abbastanza costanti, pertanto il produttore può assumersi la responsabilità di attribuire al carico in uscita dall'impianto l'etichetta CE di un singolo lotto tra quelli costituenti l'intero cumulo e di rispondere al cliente in caso di non conformità.
Criticità n. 5: garanzie della qualità ambientale per le specifiche destinazioni d'uso.
Gli operatori del settore ritengono che le procedure per valutare gli impatti ambientali oggi presenti nella normativa sul recupero dei rifiuti (DM 5/2/98 e smi) non siano idonei al settore dei rifiuti inerti.
I prodotti in uscita dagli impianti di riciclaggio dei rifiuti inerti possono essere impiegati in molteplici utilizzi e ognuno presenta diversi possibili impatti sulle matrici ambientali.
Pertanto, utilizzare un unico metodo (Test di cessione) su prodotti destinati a utilizzi diversi, potrebbe risultare, in alcuni casi, riduttivo (ad es. utilizzo come riempimento a contatto con la matrice ambientale suolo) e superfluo in altri (utilizzi legati come il calcestruzzo).
Recependo quest'ultima criticità, ANPAR nel suo documento ha proposto di determinare le condizioni di EoW dei prodotti da immettere sul mercato mantenendo l'impostazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati, che sono emanate per le loro diverse tipologie d'uso.
In tal modo i requisiti ambientali dovranno essere fissati in funzione delle specifiche destinazioni d'uso degli aggregati tenendo pertanto conto dei diversi impatti che gli usi stessi possono avere sulle matrici ambientali.
I materiali per riempimenti, ad esempio, impiegati a diretto contatto con le matrici ambientali, necessiteranno controlli più stringenti, al contrario degli aggregati per calcestruzzo che invece, utilizzati "legati", non presentano particolari problematiche ambientali.
ANPAR auspica che gli organi competenti, prendendo spunto dal Position Paper, siano agevolati nella stesura del Decreto di EoW dei rifiuti inerti e che quest'ultimo non fissi solo le regole per il passaggio da rifiuto a prodotto, ma vada soprattutto a risolvere molte delle problematiche gestionali che possono esporre a rischi di carattere civile e penale anche gli operatori più attenti e scrupolosi.
Perdere quest'opportunità significherebbe mettere a repentaglio il flusso che principalmente potrebbe attuare la tanto decantata Economia Circolare nel nostro Paese.
Si ricorda, infatti, che ogni anno vengono prodotti in Italia circa 53 Mt (dati ISPRA 2018) di rifiuti speciali non pericolosi da C&D; una tipologia, che da sola, corrisponde al 40% di tutti i rifiuti speciali prodotti nel nostro territorio nazionale (135 Mt) e che è da troppo tempo ancora in attesa del proprio Decreto di EoW.