Pubblicato il nuovo decreto CAM Edilizia

Il 6 agosto 2022 è stato pubblicato il nuovo decreto CAM Edilizia: una guida fondamentale per tutti gli operatori del settore, scritto con maggiore chiarezza rispetto al precedente

Di fondamentale interesse per i produttori è sicuramente il capitolo 2.5 che sancisce l'obbligo per i produttori di rispettare i CAM  in base a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Una novità fondamentale consiste nel fatto che vengono chiaramente contabilizzati nel computo dei materiali sostenibili sia i materiali recuperati che riciclati che i sottoprodotti.

Questo consente ai produttori di soddisfare più facilmente i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nel decreto.
A differenza dei precedenti documenti analoghi, il decreto richiama chiaramente anche gli obblighi dei produttori in merito al possesso delle dichiarazioni di prestazione DoP per i prodotti da costruzione per i quali è presente una norma europea armonizzata. Il decreto quindi non tratta solo di adempimenti in materia di sostenibilità ma richiama anche gli obblighi connessi all'impiego dei prodotti da costruzione sanciti dal Regolamento Europeo 305/2011 obbligatori dal 1 luglio 2013 e ancora assai spesso disattesi. Nel capitolo 2.5 del decreto viene enunciato chiaramente con testo sottolineato che il valore percentuale del contenuto di materia riciclata (o recuperata o di sottoprodotto) può essere dimostrato attraverso diversi metodi. Oltre agli strumenti già indicati nel precedente decreto, al punto 6 del paragrafo 2.5 viene introdotta una novità:  la certificazione di prodotto in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 88 è il nuovo strumento per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità per tutti quei prodotti per i quali sia applicabile la prassi stessa: calcestruzzo, prefabbricati in calcestruzzo, isolanti, ...
Le materie plastiche non possono essere gestite secondo la prassi di riferimento 88 in quanto sono già trattate in altri schemi di certificazione specifici. Il legislatore ha poi intelligentemente previsto di mantenere la validità delle asserzioni ambientali auto dichiarate in conformità alla norma ISO 14021 validate da un organismo di valutazione della conformità, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto CAM Edilizia (4 dicembre 2022) e comunque fino alla scadenza della convalida stessa. Questo si traduce per i produttori in una necessità di passare dalla convalida della sezione ambientale auto dichiarata alla certificazione di prodotto in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR88.

Questo transitorio concepito dal legislatore è sicuramente da apprezzare in quanto "Natura non facit saltus"; questo periodo di passaggio consente ai produttori di uniformarsi con gradualità a questo strumento più rigoroso in cui i requisiti sono definiti con maggiore puntualità, ma, soprattutto, rispetto alla 14021, la PdR 88 ammette anche il sottoprodotto nel calcolo del contributo "green". Un ulteriore elemento di attendibilità e visibilità per gli utilizzatori della prassi di riferimento PdR 88 è rappresentato dal fatto che viene emessa  sotto accreditamento Accredia. ABICert è stato il secondo ente di certificazione ad ottenere l'accreditamento Accredia per il rilascio delle certificazioni del contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotto in conformità alla PdR 88. La certificazione di prodotto in conformità alla Prassi di riferimento UNI 88 rappresenta uno strumento efficace e semplice per dimostrare la sostenibilità del prodotto senza incorrere in complessi studi connessi ad altri processi di certificazione o di dichiarazione come ad esempio quelli dell'EPD. Rappresenta uno strumento di cui possono avvalersi anche le piccole e medie imprese, perché questa certificazione rappresenta concretamente al mercato la sostenibilità di un prodotto dichiarando con molta attendibilità il contenuto effettivo di sottoprodotto o materiale recuperato o riciclato contenuto nel prodotto stesso.Una grande percentuale di aziende in possesso della convalida dell'asserzione ambientale rilasciata da ABICert ha già ottenuto agevolmente la certificazione di prodotto in conformità alla UNI PdR 88.

Il nuovo decreto CAM Edilizia rappresenta una vera e propria guida per il Direttore dei Lavori per documentare efficacemente e con semplicità gli aspetti pratici della gestione del cantiere.
Al Direttore dei Lavori è quindi richiesta un'incombenza aggiuntiva. Non solo deve controllare la marcatura CE dei prodotti verificando il possesso delle Dichiarazioni di Prestazione DoP e, quando previsto dalla specifica norma tecnica europea armonizzata, i certificati rilasciati dagli enti di certificazione notificati per ciascun prodotto. Deve anche accertare la veridicità e congruenza dei documenti comprovanti la sostenibilità del prodotto, tra cui, appunto, saper leggere le certificazioni attestanti il contenuto di riciclato, recuperato, sottoprodotto o le altre certificazioni o verifiche più complesse, come le EPD, che richiedono conoscenze specifiche.

Per questa ragione ABICert eroga seminari e corsi di approfondimento per informare tecnici, produttori e imprese al fine di prevenire contenziosi in materia.
In conformità appunto a quanto previsto al paragrafo 2.5.5 del Decreto CAM Edilizia 23 giugno 2022, le percentuali ammissibili di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto sono sostanzialmente allineate a quelle già contenute nel precedente decreto. Il fatto importante è che il legislatore ha previsto la contabilizzazione non solo del materiale recuperato e riciclato ma anche del sottoprodotto. Questo consente alla filiera un notevole respiro, ed anche al mercato un approccio più concreto, più adeguato ai produttori italiani, meno avvezzi a complessi calcoli inerenti il ciclo di vita del prodotto. Al paragrafo 2.5.2 si ribadisce che almeno il 5% il peso del prodotto di materie riciclate, recuperate o sottoprodotti deve essere presente nel calcestruzzo perché possa dichiararsi prodotto soddisfacente i Criteri Ambientali Minimi, sia esso confezionato in cantiere sia che si tratti di calcestruzzo preconfezionato. Analogamente per i prefabbricati in calcestruzzo. In tal senso ABICert si era già mosso attivamente prima di altri enti di certificazione riscontrando, durante l'iter di certificazione, una buona preparazione metodologica ed operativa per molti produttori di prefabbricati in calcestruzzo, già maturi nella contabilizzazione dell'adeguato contenuto di sottoprodotto richiesto dal precedente decreto. Qualche necessità era stata riscontrata in merito alla necessità di integrare le autorizzazioni ambientali connesse al ciclo produttivo. Si tratta comunque di difficoltà irrisorie rispetto a quelle incontrate da quelle aziende che si sono avventurate in un processo di computo dell'LCA finalizzato all'ottenimento dell'EPD.
Per quanto riguarda i laterizi è richiesto almeno il 15% in peso del prodotto; qualora essi contengano solo materia riciclata o recuperata, la percentuale minima scende al 10% del peso del prodotto. I laterizi per coperture e pavimenti e per muratura a faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate o recuperate o di sottoprodotti sul secco di almeno il 7,5% sul peso del prodotto; qualora questi ultimi laterizi contengano solo materia riciclata o recuperata, la percentuale  deve essere almeno del 5%.

Come già illustrato in un precedente articolo pubblicato sul numero 3/2022 relativo alle ultime bozze circolate del Decreto CAM Strade, anche il nuovo decreto CAM Edilizia prevede l'obbligo della relazione tecnica  CAM. Questo obbligo è descritto al paragrafo 2.2.1 del decreto CAM Edilizia e prevede che l'aggiudicatario elabori una relazione CAM nella quale:
1. dimostri come, per ogni criterio ambientale minimo richiamato nel decreto, le scelte progettuali garantiscano la conformità al criterio medesimo,
2. dichiari in quali elaborati progettuali sono presenti i requisiti relativi a quei Criteri Ambientali Minimi,
3. vengano definiti i requisiti di dettaglio dei materiali e dei prodotti da costruzione e perfino,
4. i mezzi con cui l'esecutore dei lavori dovrà dimostrare alla direzione lavori l'avvenuto soddisfacimento dei punti chiave.
Uno dei criteri fondamentali sulla base dei quali redigere la Relazione CAM è il contenuto di materia riciclata o recuperata o sottoprodotto. Le modalità con cui l'appaltatore dimostra questa rispondenza sono descritte al paragrafo 2.2.1 e -  lo ribadiamo - fatto saliente è il possesso di un documento che dimostri la rispondenza. La certificazione di prodotto secondo la UNIPdR88 rappresenta il metodo più efficiente per dimostrare il soddisfacimento del Criterio Ambientale.


La Relazione Tecnica CAM

La Relazione Tecnica CAM richiede inoltre al progettista di descrivere il contesto progettuale e di spiegare le motivazioni tecniche che hanno portato alla eventuale mancata applicazione dei criteri ambientali minimi o all'eventuale applicazione parziale "come, ad esempio,  per prodotti o materiali da costruzione non previsti in progetto, oppure particolari condizioni del sito che impediscano la piena applicazione di uno più criteri ambientali minimi, o ad esempio la ridotta superficie di intervento su aree urbane consolidate che ostacolino la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o addirittura determinino l'impossibilità". Il paragrafo 2.2.2 sancisce chiaramente la necessità che il progetto sia fondato sulle quattro famiglie di specifiche tecniche,  le specifiche tecniche progettuali di livello territoriale urbanistico descritte al paragrafo 2.3, le specifiche tecniche progettuali per gli edifici descritte al paragrafo 2.4, le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione descritte al paragrafo 2.5, le specifiche tecniche progettuali relative al cantiere descritte al paragrafo 2.6.

Le ripercussioni più ampie saranno sicuramente quelle richiamate dal paragrafo 2.5 perché coinvolgeranno a ritroso tutta la filiera produttiva. E' quindi quanto mai importante che i produttori siano subito informati sulle specifiche richieste al paragrafo 2.5.
Riveste particolare importanza il paragrafo 2.5.7 del decreto, relativo agli isolanti termici ed acustici. Anche in merito a questo paragrafo il legislatore ha adottato un approccio non semplicemente focalizzato sulla sostenibilità dei materiali ma ha anche puntualmente richiamato gli adempimenti connessi alla marcatura CE.

Al punto C) del paragrafo 2.5.7 viene infatti chiaramente indicato che il produttore deve fornire la Dichiarazione di Prestazione e apporre la marcatura CE,  emessa con particolare riferimento al requisito di base delle opere n. 6 relativo al Risparmio Energetico e Ritenzione del Calore, e che il produttore deve indicare chiaramente nella DoP con i valori di lambda dichiarati λD o la resistenza termica RD. Questo rappresenta un utile strumento di sensibilizzazione per  tutti gli operatori della filiera.
Il decreto CAM quindi non è solo una guida per gli aspetti della sostenibilità ma assurge ad un ruolo di linea guida generale, in quanto richiama anche le modalità di soddisfacimento dei requisiti di base delle opere relativi ai prodotti da costruzione.

Una lettura particolare merita poi il paragrafo i) nel quale, analogamente a quanto avviene per prodotti come calcestruzzo, laterizi, prefabbricati in calcestruzzo, vengono indicate le quantità di materiali recuperati, riciclati o di sottoprodotti che obbligatoriamente devono essere contenuti all'interno degli isolanti più comuni, come ad esempio il 60% per la lana di vetro, il 15% per la lana di roccia,  l'80% per la cellulosa, il 10% per il polistirene espanso estruso oppure il 15% per il polistirene espanso sinterizzato o ancora il 2% per il poliuretano espanso rigido o il 20% per il poliuretano espanso flessibile.

Anche per i serramenti in PVC è previsto l'impiego di prodotti con un contenuto di materie riciclate, recuperate o di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto ed analogamente per le tubazioni in PVC e polipropilene.
Dulcis in fundo, al paragrafo 2.7 si parla del Progettista e Direttore dei Lavori, il vero regista del processo di costruzione.
Il legislatore stabilisce chiaramente che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del decreto 50, deve introdurre un criterio premiante assegnando una significativa quota del punteggio tecnico complessivo per l'affidamento del servizio di progettazione e lavori ad un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma ISO IEC 17024.
Questa certificazione sviluppata da ABICert prende il nome di "certificazione dell'ecoprogettista", e si sta diffondendo sempre più tra gli operatori economici che intendono dimostrare la propria competenza in materia ambientale e accedere quindi ai requisiti premianti espressi nel paragrafo 2.7.1.

Al paragrafo 2.7.1 si legge ancora che questa certificazione è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità: il progettista deve allegare questo certificato in stato di vigenza per dimostrare alla stazione appaltante il possesso di queste specifiche competenze ambientali necessarie per una gestione sostenibile della realizzazione.
Questa certificazione da ecoprogettista viene utilizzata anche dalle imprese  per dimostrare il soddisfacimento del requisito 3.1.1 da parte del personale di cantiere.

Il personale  di cantiere deve infatti essere formato sulle procedure e le tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere. Nel paragrafo 3.1.1 è espressamente previsto che l'appaltatore presenti al Committente e alla Direzione Lavori documentazione attestante la formazione del personale in gestione ambientale. Il possesso da parte del personale di cantiere di questa certificazione da ecoprogettista costituisce elemento comprovante il possesso di questi requisiti e rassicura Stazione Appaltante e Direzione Lavori in merito al fatto che sul cantiere vengano adottate buone prassi ambientali e vengano prevenuti incidenti ambientali. La certificazione dell'ecoprogettista costituisce l'anello di chiusura della catena del valore ambientale dell'opera e completa il quadro delle azioni da adottare per una gestione ambientale e sostenibile dell'intera opera. Questo profilo professionale si sta  diffondendo anche nell'attuazione dei programmi nell'ambito del PNRR e degli interventi soggetti al DNSH (Do Not Significatively Harm= processi che non Devono Impattare Significativamente sull'Ambiente), come ad esempio gli interventi sulle ZES (Zone Economiche Speciali).

In sintesi, il 4 dicembre 2022 entra definitivamente in vigore il nuovo Decreto CAM Edilizia e viene abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017. Si tratta di una grande opportunità per tutti gli operatori del settore. Sarà importante coglierle. Per questo ABICert ha predisposto uno sportello informativo che opera a titolo gratuito.