La marcatura CE è obbligatoria per la maggior parte dei prodotti da costruzione da immettere sul mercato: chi non adempie a tale obbligo è soggetto a sanzioni. Scopriamo quali
Il 10 luglio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale - n. 159) il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE."
Questo decreto ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 ferme restando le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere di costruzione.
Il decreto abroga sia il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sia il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 9 maggio 2003, n. 156.
Il decreto ha introdotto sanzioni in merito alla violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante, con i limiti precisati, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
L'art. 19 riporta testualmente:
1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011) all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, per un prodotto da costruzione oggetto di una norma armonizzata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. ...
3. Il fabbricante che viola l'obbligo di fornire le informazioni relative alla prestazione in riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, definite nella norma tecnica armonizzata applicabile al prodotto stesso (ad es. l'etichetta CE, la consegna, su richiesta, del certificato aggiornato rilasciato dall'ente notificato, ... sotto qualsiasi forma, modalità di marchiatura del prodotto, posizione dove marchiare, distribuzione nella lingua dello stato membro del certificato rilasciato dall'ente, al di là della mera compilazione della DoP, ..) (secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 305/2011) (la norma può specificare aspetti diversi a seconda del tipo di prodotto) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione DoP (di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011) che descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate) disattendendo le prescrizioni previste nel modello di cui al Regolamento (UE) n. 574/2014) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione DoP violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 ... e di cui all'articolo 6, comma 3 (contenuti della Dichiarazione di Prestazione), del decreto (cioè violando l'obbligo di fornire una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico, di rendere disponibile la copia della dichiarazione di prestazione su un sito web secondo le condizioni fissate dal Regolamento (UE) 157/2014, di conservare la DoP per 10 anni, ...) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Va ricordato che anche tutti i prodotti per la massicciata stradale vengono considerati strutturali, sia gli aggregati destinati alla massicciata stradale, che i conglomerati bituminosi, quindi non è opportuno pensare solo a pilastri o travi prefabbricati in calcestruzzo, ma a tutti quei prodotti che soddisfano i requisiti di base delle opere di resistenza meccanica e stabilità.
6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE (di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011) (cioè la marcatura CE deve essere apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste per l'apposizione della marcatura CE (visibilità, leggibilità, modalità indelebile) dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 (cioè di apposizione della marcatura CE sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata in modo visibile, leggibile e indelebile o, qualora ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, di apposizione della marcatura CE sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
8....
Non è il solo fabbricante a ricevere le attenzioni del legislatore, ma è l'intera filiera ad essere interessata; l'art. 20 riporta testualmente i seguenti commi:
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Non sono stati tralasciati neanche gli operatori economici introdotti dal Regolamento (UE) 305/2011 (mandatario, distributore e importatore); l'art. 21 riporta testualmente i seguenti commi:
1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) , del decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. L'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del decreto (cioè quando immette un prodotto da costruzione sul mercato, il distributore deve esercitare la dovuta diligenza; prima di immettere un prodotto da costruzione sul mercato, il distributore deve assicurare che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti nonché da istruzioni e informazioni inerenti la sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori; il distributore deve garantire che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili; il distributore che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da costruzione da lui reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili deve assicurare che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo; inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne deve informare immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata ed è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
E' opportuno richiamare alla mente l'ampiezza della responsabilità di questo presunto rischio; a valle di un eventuale danno subìto da un'eventuale opera per qualsivoglia ragione anche ambientale e strettamente derivante dall'ambiente di utilizzo e dalle condizioni di installazione, è molto facile relegare il fabbricante alla responsabilità di dover dimostrare che il danno non si sia verificato a causa di un rischio di "malfunzionamento" del prodotto (si pensi a riguardo alle difficoltà di raggiungimento della prestazione meccanica di una malta in certe condizioni di impiego, anche solo temperatura ambientale, e, nel contempo, alle responsabilità che potrebbero essere invece attribuite a un insufficiente dosaggio dei componenti critici adeguati ad assicurare la presa nei tempi opportuni).
3....
Sono previste sanzioni anche per gli organismi notificati e i laboratori; l'art. 22 riporta testualmente i seguenti commi:
1. Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all'articolo 16, comma 2 (cioè controlli sugli organismi notificati inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti i servizi di valutazione), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. In effetti si sono verificati parecchi casi di attestazioni inerenti un prodotto, emessi da soggetti non espressamente autorizzati in merito allo specifico prodotto o allo specifico prodotto per una specifica destinazione d'uso. E' molto ricorrente sul mercato l'impiego di prodotti regolarmente certificati per alcune destinazioni d'uso e non certificati per altre destinazioni d'uso.
Ricordiamo poi che il 22 marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - S.O. n. 8).
In conclusione, l'introduzione delle sanzioni vuole essere un monito per evitare la cattiva gestione dei prodotti da costruzione nei cantieri. Per conseguire tale risultato è necessario che tutti gli attori della filiera delle costruzioni diano il loro contributo. A tal fine è auspicabile una riflessione da parte di tutti gli operatori coinvolti su quanto possano fare per indurre una filiera virtuosa, anche per evitare l'ipocrisia o superficialità tecnica che molto spesso affliggono i nostri cantieri.