L'Ecoprogettista, dal coordinatore per la sicurezza al coordinatore ambientale di progetto
A4 anni dalla stesura del Decreto CAM l'ente italiano di accreditamento Accredia ha accreditato lo schema di certificazione dell'ecoprogettista sviluppato da ABICert in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 2.6.1 del Decreto CAM. L'ecoprogettista è la figura con competenze ambientali certificate secondo lo schema accreditato da Accredia in conformità alla norma ISO 17024.
La stazione appaltante ha l'obbligo, nell'assegnazione dell'incarico di progettazione e direzione lavori, di attribuire dei criteri premianti ai professionisti, ingegneri, architetti, geometri, geologi, agronomi, dottori forestali, ... in possesso di competenze ambientali certificate.
La figura professionale dell'ecoprogettista non è solo rilevante per il professionista coinvolto nella progettazione e direzione lavori, ma per tutti gli attori della filiera, in quanto protagonisti in modo importante, sia pure con ruoli diversi, ai diversi livelli della filiera.
All'interno della stazione appaltante, le competenze dell'ecoprogettista sono infatti fondamentali per una corretta impostazione del bando per l'assegnazione dell'incarico di progettazione e direzione lavori e del bando di gara per l'esecuzione, con la corretta attribuzione dei parametri rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i Criteri Ambientali Minimi:
1. assegnazione dell'incarico di progettazione con criteri premianti per chi ha competenze ambientali certificate con uno schema accreditato secondo la norma ISO 17024, come l'Ecoprogettista;
2. assegnazione dell'incarico di progettazione con criteri premianti per lo studio in possesso di certificazione ISO 14001 sotto accreditamento;
3. valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della sostenibilità delle soluzioni tecniche presentate e della presenza nel team di esecuzione di un tecnico con competenze ambientali, in particolare valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base:
• della sostenibilità delle soluzioni tecniche presentate;
• della presenza nel team di esecuzione di un tecnico con competenze ambientali, in particolare valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della proposta di:
- impiego di materiali riciclati,
- valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della proposta di demolizione selettiva ed avvio a recupero dei materiali di risulta,
- valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della proposta di recupero di materiali in loco,
- valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della proposta di impiego dei materiali a impronta di carbonio minore possibile, preferendo ad esempio l'impiego di legno,
- valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della proposta impiego di materiali provenienti da distanze inferiori a 150 km (o a 600 km se il mezzo di trasporto è ferrovia o nave),
- valutazione dell'offerta formulata dall'impresa sulla base della proposta ricorso a specifici protocolli di sostenibilità ambientale, quali Itaca, Leed, Bream, Casaclima...
Ancora oggi una grande responsabilità permane a carico delle stazioni appaltanti: secondo alcune stime diffuse, solo il 7/8% dei bandi viene stilato secondo i Criteri Ambientali Minimi.
Ciò vuol dire che il 92% dei bandi è difforme dalle previsioni del decreto CAM, obbligatorie dal 7 novembre 2017. Quindi tali amministrazioni rischiano, in base a quanto previsto dall'art. 34 del Dlgs. 50, l'impugnazione del bando e l'annullamento della gara.
Un'azione urgente, quindi, è richiesta alle stazioni appaltanti quella di formare il personale preposto all'esperimento delle gare nelle stazioni appaltanti.
La Pubblica Amministrazione sta cercando coordinatori ambientali di progetto per assicurare adeguati gestione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR.
In un recente convegno sul Green Public Procurement a Roma, l'ing. Luca Meini, Direttore della Innovazione per l'Economia Circolare di Enel, ha invocato l'assunzione di una metrica di misurazione delle competenze nella filiera sostenibile. Il coordinatore ambientale deve sapersi muovere agevolmente nell'analisi dei prodotti e dei documenti allegati ai prodotti stessi e questa certificazione da ecoprogettista è lo strumento fondamentale per assicurare un adeguato dialogo ai diversi livelli.
Deve saper essere presente in cantiere per cogliere i punti chiave della gestione sostenibile del cantiere stesso. Rappresenta quindi la giusta declinazione dell'input presente nel decreto CAM al paragrafo 2.6.1 e consentirà sicuramente l'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità nella filiera.
Approfondimento legislativo: l'antefatto
Il DM 11 gennaio 2017 ha introdotto i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli arredi per interni (Allegato 1), per l'edilizia (Allegato 2) e per i prodotti tessili (Allegato 3).
In particolare l'Allegato 2 riguarda i requisiti minimi da rispettare per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Tra i temi presi in considerazione vi sono l'efficienza energetica, il comfort acustico e la sostenibilità dei materiali utilizzati.
I CAM sono stati introdotti per:
• raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
• promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e di «economia circolare».
Per i CAM edilizia il DM 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 novembre 2017, obbliga le stazioni appaltanti ad adottare i Criteri Ambientali.
L'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti"(modificato dal D.Lgs 56/2017), sancisce obblighi precisi per le stazioni appaltanti nei documenti progettuali e di gara per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
L'art. 2.1 dell'allegato 2 PAN GPP pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 6-11-2017 riporta:
2.1 Selezione dei candidati
2.1.1 Sistemi di gestione ambientale
• L'appaltatore (l'impresa) deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
• Verifica: l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere, sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali, preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
• La valutazione di queste prove certificate potrebbe essere svolta dall'ecoprogettista, che assumerebbe il ruolo di coordinatore ambientale del progetto e preverrebbe incidenti ambientali o anche solo interpretazioni scorrette dei documenti coinvolti nel processo, e, quindi, contenziosi che potrebbero ritardare i tempi di attuazione dei progetti.
La previsione del Criterio 2.1.1 riguardo alla certificazione ISO 14001... potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in merito all'assegnazione dell'incarico di progettazione ma comunque il criterio non è obbligatorio ai sensi del Codice degli Appalti e sta alla stazione appaltante decidere se inserirlo nella documentazione di gara riguardo alla progettazione.
2.6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)
2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti
Viene attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da: un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed,Well).
L'ecoprogettista e i materiali: conclusioni
Materiali e prodotti devono garantire il raggiungimento di determinati criteri legati alla percentuale di riciclato e alla presenza di sostanze pericolose.
L'ecoprogettista è il professionista chiamato a guidare la stazione appaltante, lo studio di progettazione, l'impresa esecutrice a comprendere quale è lo strumento più rispondente alla specifica opera o alla propria realtà aziendale e con un rapporto costi/benefici migliore per la collettività che avvia la realizzazione di un'opera o dell'impresa che ottiene la convalida o la certificazione o l'etichetta.
è auspicabile la frequenza di un corso di formazione propedeutico in cui esperienze pratiche raccontano pregi e difetti dei sistemi
evoluti più diffusi, alla luce di testimonianze rese dagli imprenditori che ne sono stati protagonisti. Un approccio dal basso volto non a ricevere un macchinoso modello rigido, ma che favorisce la maturazione della filiera con una presa di coscienza adeguata alle specifiche situazioni nazionali, per orientarsi con un approccio sostenibile nell'ambito della filiera dell'edilizia.