Chi è il produttore dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree verdi pubbliche?

Chi è il produttore dei  rifiuti derivanti dalla  pulizia delle aree verdi pubbliche?

I Comuni ovvero gli enti proprietari delle aree verdi pubbliche spesso affidano a terzi l’attività di “manutenzione” di tali aree con ciò dovendosi intendere l’attività di pulizia (es: dal fogliame, dalle siringhe, carte, etc.).
In tali ipotesi, tuttavia, non è di immediata individuazione il produttore dei predetti rifiuti, con problematiche connesse agli adempimenti legati alla normativa ambientale (es: tracciabilità, scelta del trasportatore e destinatario) e alle responsabilità connesse alla corretta gestione di tali rifiuti.
Ed invero, alla luce del Testo Unico Ambientale sono legittimamente ricostruibili due differenti interpretazioni circa la definizione di produttore del rifiuto in ogni caso potenzialmente aderenti alla questione che qui si intende affrontare.
Si rammenta, infatti, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152 del 2006, così come appena modificato dall’art. 1 del D.L. 92 del 4 luglio 2015, viene definito il produttore del rifiuto come: “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”.
Ciò comporta che può essere legittimamente considerato produttore del rifiuto tanto il soggetto che materialmente “effettua” l’attività da cui gli stessi si producono quanto il soggetto al quale tale produzione sia giuridicamente riferibile.
Ebbene, quanto al produttore giuridico lo stesso invero non può che essere individuato nel soggetto proprietario/gestore delle aree verdi.
Ciò posto ci si deve chiedere, in via successiva, chi sia il produttore in senso materiale, allorquando, come nel caso prospettato, l’onere della pulizia dell’area verde viene affidato a terzi.
Nello specifico, è opportuno indagare se il rifiuto è prodotto dall’attività di pulizia, e in quel caso, il produttore è il soggetto che svolge tale attività, ovvero preesiste ad esso.
Ebbene, nell’ipotesi esposta risulta che i rifiuti che potrebbero riguardare il caso in analisi,
• o sono rifiuti abbandonati ovvero non raccolti negli appositi contenitori della raccolta dei rifiuti (es: ingombranti, siringhe, carte, cartoni o contenitori per alimenti) da parte degli utenti/privati cittadini,
• ovvero sono rappresentati dai rifiuti vegetali presenti nelle predette aree (es: fogliame).

Il presente articolo è stato pubblicato a pag. 31 del n. 4/2015 di Recycling…continua a leggere