L’utilizzo degli aggregati riciclati nei calcestruzzi: nuove norme di settore

Partendo dalle Norme Tecniche per le Costruzioni
(D.M. 14.01.2008), illustriamo quanto le norme EN 206,
UNI 11104 e UNI 8520-2, revisionate di recente, indicano
in relazione all'utilizzo di aggregati riciclati nel confezionamento del calcestruzzo

Negli ultimi anni l'utilizzo di materiali riciclati in vari settori, compreso quello delle costruzioni, ha attirato un interesse sempre maggiore. Sul territorio nazionale sono presenti diversi impianti di produzione di aggregati riciclati che utilizzano rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D). La maggior parte di essi produce aggregati generalmente utilizzati nell'ambito delle opere stradali che sono soggetti a marcatura CE secondo la norma EN 13242. Meno frequente è la produzione di aggregati riciclati orientata all'utilizzo per il confezionamento del calcestruzzo, soggetti alla marcatura CE secondo la norma EN 12620. Alcune novità normative degli ultimi anni pongono tuttavia l'attenzione su tali prodotti.
E' utile distinguere tra il concetto di conformità e quello di idoneità.
Gli aggregati riciclati da utilizzare per le opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade devono essere conformi alla norma armonizzata EN 13242, mentre gli aggregati riciclati per il confezionamento di calcestruzzo devono essere conformi ai requisiti contenuti nella norma armonizzata EN 12620.
L'idoneità allo specifico utilizzo viene invece definita in norme tecniche di recente aggiornamento:
• UNI 11531-1:2014 per gli aggregati riciclati utilizzati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
• UNI 8520-1 e UNI 8520-2 per gli aggregati per calcestruzzo.
Per la produzione di calcestruzzo con aggregati riciclati occorre tener conto anche di quanto prescritto sia nel D.M. 14.01.2008, sia nelle norme EN 206 e UNI 11104.
Nel presente articolo, partendo dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008), sarà illustrato quanto le norme EN 206, UNI 11104 e UNI 8520-2, revisionate di recente e che il D.M. 14.01.2008 cita come "utili riferimenti", indicano in relazione all'utilizzo di aggregati riciclati nel confezionamento del calcestruzzo.
Si accennerà anche a quanto indicato dalla norma EN 13369 che governa la marcatura CE degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.
Il D.M. 14.01.2008 al cap. 11 dichiara idonei alla produzione di calcestruzzo strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma EN 12620. Il sistema di attestazione della conformità previsto è il 2+. Esso risulta coerente con il D.M. Infrastrutture 11.04.2007 relativo alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati che stabilisce i sistemi di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche da dichiarare in riferimento all'appendice ZA della norma armonizzata cui si fa riferimento.
Lo stesso D.M. 14.01.2008 al cap. 11 consente l'utilizzo di aggregati grossi provenienti da riciclo per il confezionamento di calcestruzzo. Tali aggregati devono essere in possesso della marcatura CE secondo la norma EN 12620.
Nella tabella 11.2.III vengono indicate le percentuali massime di aggregato grosso proveniente da riciclo impiegabile, distinte in base all'origine del materiale da riciclo ed alla classe di resistenza del calcestruzzo da confezionare. Degna di nota la fattispecie relativa al riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione.
È utile ricordare che il Regolamento UE n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, definisce all'Allegato I i Requisiti di base delle opere di costruzione, tra i quali l'uso sostenibile delle risorse. In particolare il punto n. 7 così recita: Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b) la durabilità delle opere di costruzione;
c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
Il suddetto D.M. 14.01.2008 cita più volte quale utile riferimento in relazione al requisito della durabilità delle opere in calcestruzzo la norma EN 206 e la norma UNI 11104. Nell'appendice E della norma EN 206 il prospetto E.2 indica le percentuali massime di sostituzione di aggregati grossi con aggregati provenienti da riciclo, distinte in funzione della classe di esposizione ambientale.
La norma UNI 11104, al punto 5.3, contiene il prospetto 4 nel quale le percentuali massime di sostituzione di aggregati grossi con aggregati provenienti da riciclo sono distinte in funzione della classe di esposizione ambientale e anche della classe di resistenza (più esplicitamente rispetto alla norma EN 206).
In entrambi i casi si fa riferimento ad aggregati grossi provenienti da riciclo indicati come afferenti alle categorie denominate Tipo A e Tipo B. Tale distinzione è fondata sui differenti limiti percentuali dei costituenti degli aggregati grossi, evidentemente con una rilevante prevalenza del calcestruzzo per il Tipo A.
La norma UNI 11104 fornisce anche indicazioni rispetto agli stabilimenti di prefabbricazione in cui è consentito il riutilizzo interno di calcestruzzo come aggregato grosso fino ad un valore massimo pari al 10% nel caso di confezionamento di calcestruzzo di pari classe di resistenza e fino al 15% nel caso di confezionamento di calcestruzzo di classe di resistenza inferiore.
Rimanendo nell'ambito degli stabilimenti di prefabbricazione, la norma EN 13369 (Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo), che è alla base delle norme di prodotto in tale settore, al punto 4.1.2.2 fissa un limite di riutilizzo nello stesso stabilimento pari al 10%, che può essere abbassato al 5% per specifiche applicazioni. Ulteriori indicazioni sono fornite all'interno dell'Appendice Q della norma. In particolare si afferma che si possono utilizzare aggregati riciclati o calcestruzzo riciclato fino al limite del 5% senza verificare altro che la resistenza a compressione.
Nel caso di calcestruzzo riciclato proveniente dallo stesso stabilimento il limite sale al 10%.

 

Il presente articolo è stato pubblicato a pag. 27 del n. 1/2017 di Recycling...continua a leggere