Opportunità per i produttori di calcestruzzo CAM
Iproduttori di aggregati per calcestruzzo dalla lavorazione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri edili, oggi sul mercato hanno una grande opportunità da cogliere, dal momento che stanno realizzando materiali ecologici e sostenibili che possono essere impiegati per produrre calcestruzzi preconfezionati e prefabbricati in calcestruzzo conformi ai Criteri Minimi Ambientali - CAM edilizia.
Lo stesso discorso vale per l'impiego di tali aggregati per la produzione di premiscelati (intonaci, malte, massetti, ecc...), anche se per questi prodotti lo strumento legislativo non definisce la percentuale di contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato e/o sottoprodotto.
Per quanto riguarda la produzione di conglomerati bituminosi è ormai imminente la pubblicazione del Decreto CAM STRADE, che prevede un contenuto minimo di materiali sostenibili nelle miscele di conglomerato bituminoso e premialità aggiuntive al crescere di tale percentuale.
Il rispetto dei requisiti CAM è obbligatorio e viene richiesto dalle Direzioni Lavori per le forniture nei Lavori Pubblici e nelle opere finanziate con il PNRR.
Un sempre maggior numero di impianti di lavorazione di aggregati che lavorano terre e rocce da scavo ha ottenuto la certificazione UNIPdR 88 sul contenuto di sottoprodotto, dando l'opportunità a produttori di calcestruzzo preconfezionato e di prefabbricati in calcestruzzo di realizzare prodotti conformi ai requisiti CAM e quindi idonei per le forniture nei lavori pubblici e nei lavori del PNRR.
ABICert sta aiutando le aziende a dimostrare la rispondenza ai requisiti CAM per i loro prodotti da costruzione attraverso il rilascio della certificazione UNIPdR 88. Tale certificazione non è macchinosa, è di veloce conseguimento, economica e meglio si adatta alle esigenze tecniche e alle possibilità delle aziende del settore rispetto ad altre certificazioni come ad esempio l'EPD. La serietà di tale certificazione è ribadita dal fatto che viene rilasciata da ABICert sotto accreditamento ACCREDIA.
Le terre e rocce da scavo provengono da cantieri edili e vengono selezionate, realizzando, con un impianto di frantumazione e vagliatura, aggregati per calcestruzzo, per malta e per riempimenti e sottofondi stradali. Le terre e rocce da scavo vengono qualificate dai fornitori come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006 e per le stesse viene predisposto il piano di utilizzo come previsto dal D.P.R. 120/2017 con le analisi di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali.
I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gli aggregati prodotti, che hanno un contenuto di sottoprodotto certificato da ABICert pari al 100% in peso, possono essere impiegati ad esempio per la produzione di calcestruzzi preconfezionati conformi ai requisiti CAM.
Il vantaggio in termini di sostenibilità ambientale consiste nel valorizzare i materiali di scarto degli scavi nei cantieri edili e di ridurre i consumi di materia prima proveniente da siti estrattivi.
Requisiti cam per i calcestruzzi preconfezionati e per i prefabbricati in calcestruzzo
Il decreto CAM Edilizia del 23 giugno 2022 prevede che i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati (par. 2.5.2) e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso (par. 2.5.3) impiegati in lavori di edilizia pubblica debbano contenere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Queste previsioni sono valide anche per i lavori finanziati con il PNRR.
Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti dichiarato, può essere dimostrato tramite una certificazione del tipo UNI PdR 88 rilasciata con schema di certificazione accreditato ACCREDIA (par. 2.5).
Per poter certificare ai fini dei Criteri Ambientali Minimi CAM un calcestruzzo preconfezionato o un prefabbricato in calcestruzzo occorre che anche gli ingredienti dei fornitori che apportano un contributo di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, come ad esempio un aggregato riciclato o prodotto da scarti di lavorazione come ad esempio terre e rocce da scavo o il cemento, siano dotati di una certificazione del tipo UNIPdR 88.
Un aggregato per calcestruzzo, ovvero marcato CE secondo la norma UNI EN 12620, prodotto dalla lavorazione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri edili è considerato dalle norme di settore a tutti gli effetti un materiale ecologico e sostenibile. Se dotato di una certificazione UNI PdR 88 che ne attesta il valore percentuale del contenuto in peso di sottoprodotto, ad esempio il 100%, l'aggregato può essere utilizzato per produrre un calcestruzzo preconfezionato o un prefabbricato in calcestruzzo conforme ai requisiti CAM. Tali prodotti realizzati con un aggregato con contenuto di sottoprodotto dovranno essere, a loro volta, dotati di una certificazione tipo UNI PdR 88 per poter essere impiegati nei lavori pubblici e nei lavori rientranti nel PNRR.
La certificazione UNI PdR 88 rappresenta uno strumento facile ed efficace per dimostrare i requisiti CAM nei prodotti da costruzione con particolare riferimento ad aggregati, calcestruzzi preconfezionati e prefabbricati in calcestruzzo dal momento che è molto snella, di veloce conseguimento, economica e basata su un semplice bilancio di massa dei loro ingredienti.
Riferimenti normativi: le terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006. Il D.P.R. 120/2017 regolamenta la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e prevede la predisposizione di un piano di utilizzo o di una dichiarazione di utilizzo da inviare all'Agenzia di Protezione Ambientale competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione delle terre e rocce da scavo e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione va conservata almeno per cinque anni dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore delle terre e rocce da scavo e deve essere mantenuta a disposizione dell'autorità di controllo. Per poter qualificare le terre e rocce da scavo devono essere eseguite le analisi di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali richiamate nell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017. I risultati delle analisi sui campioni devono essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.
Con il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, cosiddetto Decreto PNRR3, convertito con la legge 21 aprile 2023, n. 41 si era previsto di adottare un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Nel settembre 2023, Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva avviato la procedura di consultazione per il nuovo schema di regolamento. Il testo avrebbe risposto alla necessità di garantire il più ampio utilizzo delle terre e rocce, per assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella realizzazione di impianti, opere e infrastrutture previste.
Riferimenti normativi: decreto cam edilizia del 23 giugno 2022
Par. 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
.... Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:.....
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.
2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
Criterio
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso
Criterio
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.